La biometria per la rilevazione presenze: la normativa italiana

La biometria per la rilevazione presenze: la normativa italiana

La biometria per la rilevazione presenze in Italia è vincolata da direttive del Garante della Privacy e non solo.

Le norme vigenti

La biometria per la rilevazione presenze in Italia non è solo vincolata da direttive del Garante della Privacy.

Oggi gli accorgimenti tecnici che potrebbero mettere l’azienda al riparo dalla normativa vigente, dunque, non sono semplici da gestire.

In Italia la rilevazione automatica delle presenze, oltre che alle linee guida del Garante Privacy, deve essere conforme allo Statuto dei lavoratori, al Libro Unico del Lavoro, alle raccomandazioni INAIL e INPS, alle prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro.

Non tutte le soluzioni tecnologiche in commercio rispettano gli standard richiesti dal nostro Paese, limitandosi ad “adattarsi” ai veti del Garante Privacy.

Per implementare dei sistemi che utilizzano la biometria per la rilevazione presenze nel rispetto della normativa e delle indicazioni del Garante (es.: quello offerto da CRONOTIME) bisognerebbe affidarsi a fornitori seri ed affidabili e possibilmente non acquistare sistemi a poco prezzo on line che non rispettano le norme vigenti.

 

 

I limiti del Garante

Nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori pubblici e privati per finalità di gestione del rapporto di lavoro (delibere 53/2006 e 23/2007), si afferma che “non è consentito utilizzare sistemi di rilevazione presenze dei dipendenti mediante la raccolta di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali”.

L’ultimo provvedimento significativo è il n. 81 e purtroppo conferma che non basta ottenere il consenso di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

La pratica, vietata a prescindere, è la creazione di una banca dati delle impronte o dei tratti somatici degli utenti, utilizzata per il confronto con l’utente al momento dell’accesso.

L’alternativa di confrontare l’impronta reale con quella registrata in precedenza sul badge individuale al momento della timbratura, mantenendo il badge nelle mani del dipendente, non permette comunque di procedere all’implementazione della biometria.

La modalità “verifica” –  cioè il confronto fra l’impronta rilevata al momento e il “template” registrato in una contactless card – è consentita dal Garante solo per controllare gli accessi fisici e logici ma mai per il controllo presenze.

Le alternative

Anche per il controllo delle aree sensibili, l’azienda deve fare richiesta preventiva al Garante, adducendo reali e motivate ragioni di sicurezza.

Sotto certe condizioni il Garante non ha mai negato l’autorizzazione.

Bisogna:

  • elencare le motivate ragioni di sicurezza;
  • consentire ai dipendenti contrari a rilasciare le proprie impronte l’attuazione di una procedura alternativa utilizzando una carta neutra (bianca) in cui è registrato il “template” mantenuta in esclusivo possesso dell’utente;
  • implementare hardware e software sicuri e forniti in conformità della legislazione vigente.

Il rischio che un’azienda possa rilevare gli orari d’inizio e fine lavoro sfruttando un sistema biometrico per il controllo degli accessi in aree sensibili ovviamente esiste ma, è bene sapere, il Garante più di una volta ha scoperto il trucco intimando la dismissione del sistema.

Il compito ispettivo attinente ai problemi di privacy è affidato alla Guardia di Finanza.

Alternative per le PMI

Una PMI (a partire già da quindici dipendenti) che voglia gestire le presenze in modo sicuro ed efficace dovrebbe prendere in considerazione l’introduzione in azienda di sistemi professionali che utilizzano la biometria per la rilevazione presenze

Quando si sceglie la soluzione, tuttavia, è bene ricordare che il fornitore dovrebbe informare il potenziale cliente sui rischi che corre adottando soluzioni illecite, e mostrarsi dunque un partner tecnologico (come CRONOTIME) invece di un semplice venditore “mordi e fuggi”.

A parte l’impiego di un badge RFID, a radiofrequenza – che rispetto alla banda magnetica è più sicuro, durevole e facile da usare – occorre poi sensibilizzare il lavoratore: una ricetta semplice che su base empirica funziona più di tanti controlli.

 

Per maggiori informazioni

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