Controllo biometrico dell’identità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Pubblicata in gazzetta ufficiale la legge concretezza

Controllo biometrico dell’identità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Pubblicata in gazzetta ufficiale la legge concretezza

La legge sul controllo biometrico dei dipendenti della pubblica amministrazione, chiamata legge concretezza, approvata lo scorso 12 giugno dal Senato, prevede l’istituzione di un nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, e l’introduzione di sistemi di controllo biometrico dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza degli orari di lavoro.

La legge sugli interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, approvata lo scorso 12 giugno dal Senato è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019 ed entrerà in vigore dal 7 luglio.

Tra le novità introdotte, l’istituzione del nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, e l’introduzione di sistemi di controllo biometrico dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza degli orari di lavoro.

 

 

Cosa prevede la legge

Con la legge viene istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della concretezza”. Il Nucleo, composto da 53 unità di personale avrà come compito quello di verificare la realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione.

Il Nucleo svolgerà il proprio compito, attraverso sopralluoghi e visite e avrà la possibilità di proporre misure correttive.

Al Nucleo dovrà inoltre essere comunicata l’avvenuta attuazione delle misure correttive richieste.

L’inosservanza nell’attuazione delle misure correttive, oltre a rilevare ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, comporta l’inserimento in un elenco delle p.a. inadempienti. L’elenco sarà riportato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e nella relazione annuale trasmessa al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell’interno, alla Corte dei conti e alle Camere.

 

Misure antiassenteismo e Garante della Privacy

Quanto alle misure di contrasto all’assenteismo, la legge prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro.

Sulla legge Il Garante per la protezione dei dati personali aveva dato parere favorevole ma aveva chiesto precise garanzie per i lavoratori, alla luce dei limiti posti dal GDPR. [doc. web n. https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=9051774]

Il GDPR stabilisce che una previsione normativa riguardante un trattamento dei dati, tanto più se biometrici, deve essere proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

E questo anche sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza, ormai consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti umani.

Lo stesso Regolamento consente poi ad ogni Stato membro di prevedere “norme più specifiche” in materia dei rapporti di lavoro, purché queste includano “misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati”.

Nel dare il suo parere, il Garante ha spiegato che, quale che sia lo strumento scelto, è necessario che ogni trattamento di dati rispetti i principi di liceità, di proporzionalità e di “minimizzazione dei dati”.

Pertanto l’introduzione di sistemi di rilevazione delle presenze tramite impronte digitali se avvenisse in maniera sistematica e generalizzata in tutte le pubbliche amministrazioni sarebbe sproporzionata, considerando l’invasività di queste forme di verifica e la delicatezza dei dati in questione.

Il Garante ha inoltre indicato una serie di cautele da rispettare. Ha chiesto che venga evitato l’impiego simultaneo di sistemi di rilevazione di dati biometrici e di sistemi di videosorveglianza, impiego simultaneo che risulterebbe eccedente.

Ha chiesto che l’adozione delle nuove tecnologie avvenga solo qualora altri sistemi di rilevazione non risultino adeguati e l’adozione queste tecnologie sia legata a specifici fattori di rischio o di particolari presupposti, quali, ad esempio, le dimensioni dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, situazioni di criticità determinate anche dal contesto ambientale in cui si trova ad operare una pubblica amministrazione.

Infine, poiché il disegno di legge rimanda a specifici decreti attuativi l’individuazione delle misure, anche tecniche, necessarie per rendere pienamente conformi i trattamenti di dati ai principi e alle garanzie previsti dal Regolamento, il Garante per la privacy si è riservato ogni valutazione su questi profili tecnici.

 

Il Piano triennale

Il Piano triennale viene predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell’Interno) e contiene:

  • le azioni volte a garantire la “corretta applicazione” delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, di trasparenza, digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
  • le “azioni concrete” per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione di “azioni correttive”;
  • le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali.

 

Legge n. 56 del 19 giugno 2019

 

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