Cambia la normativa sui buoni pasto che diventano cumulabili e spendibili quasi ovunque, ma non sono cedibili.
Le nuove disposizioni
Sono entrate in vigore il 9 settembre 2017, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto).
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individua:
- gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostituti dvoi mensa reso attraverso i buoni pasto (art. 3);
- le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto (art. 4);
- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili (art. 5).
Cosa cambia
Tra le principali novità in vigore dal 9 settembre 2017, la possibilità di cumulare fino ad 8 buoni pasto e la possibilità di utilizzarli quasi ovunque (supermercati, bar, agriturismi, mercati e così via).
Sempre e solo per l’acquisto di prodotti alimentari.
I buoni pasto possono essere concessi come benefit esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto.
Ma anche dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
I buoni pasto non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.
I ticket restaurant non sono soggetti a tassazione e contribuzione fino ad un importo massimo di 5,29 euro se cartacei, o 7 euro se elettronici.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale.